Cos'è:
I coniugi sempre a condizione che non vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, possono dichiarare congiuntamente innanzi all'ufficiale di stato civile di voler modificare le condizioni di separazione o di divorzio già stabilite limitatamente a: attribuzione assegno periodico, la sua revoca, la sua revisione quantitativa
Non potrà costituire oggetto dell'accordo innanzi all'ufficiale dello stato civile la previsione della corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno di divorzio ( cd. liquidazione una tantum)
Chi può richiederlo:
chi vuole modificare le condizioni di separazione o divorzio. Competente a ricevere l’accordo è il Comune di: celebrazione del matrimonio, in forma civile o religiosa, trascrizione del matrimonio celebrato all’estero, residenza di uno dei coniugi
A chi è destinato:
chi vuole modificare le condizioni di separazione o divorzio
Modalità di Attivazione:
A domanda
Modalità recupero informazioni propri procedimenti in corso:
Telefonando ai recapiti telefonici del Responsabile
Come si richiede :
Presentandosi allo sportello, compilando la dichiarazione sostitutiva allegata
Tempi:
Dalla dichiarazione alla conferma dell'accordo devono passare almeno 30 giorni.
Spese a carico dell'utente:
€ 16 da pagare al momento della sottoscrizione dell'accordo di separazione o di divorzio.
Modalità per l'effettuazione dei pagamenti
in contanti allo sportello.
Dove rivolgersi:
Presso l'ufficio di stato civile.
Documenti da presentare:
carta d'identità, autodichairazione allegata, copia conforme all'originale della sentenza di separazione o di divorzio o della dichiarazione di separazioneo divorzio resa davanti all'ufficiale di stato civile
Riferimenti legislativi
(Normativa):
• Legge 01 dicembre 1970, n. 898 Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (G.U. n. 306 del 03/12/1970)
• Decreto legge n. 132/2014 convertito con legge 10 novembre 2014, n. 162 recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. (G.U. n. 261 del 10-11-2014 - Supp. Ordinario n. 84)
• legge 6 maggio 2015, Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonche' di comunione tra i coniugi